RELAZIONE Recenti fatti di cronaca hanno richiamato l'attenzione sulla precarietà del nostro territorio sotto tutti i punti di vista. Il terremoto del Molise ha avuto il suo epicentro distruttivo in una scuola elementare con le tragiche conseguenze che conosciamo. Un tempo la scuola era l'edificio del paese più resistente, atto a offrire ricovero a tutti in caso di estremo bisogno, oggi pare essere quello da cui fuggire subito nell'imminenza del pericolo, come si è visto con il successivo sisma registrato nell'area del lago d'Iseo, che ci ha ricordato che anche in Lombardia ci sono aree a rischio sismico. Da noi poi è molto alto e diffuso (come ci dicono le cronache di questi mesi) il rischio idrogeologico, nelle sue manifestazioni più varie (frane, valanghe, esondazioni, ecc.), come pure quello del fuoco, quello chimico o esplosivo e via discorrendo. Nonostante i progressi registrati, si avverte l'esigenza di un sistema di prevenzione ma anche di pronto soccorso più articolato, diffuso e facilmente riconoscibile sul territorio. Nei momenti di panico collettivo sarebbe utile che ogni cittadino sapesse dove andare e dove mettersi in salvo. Costruire una rete di pronta accoglienza facendo perno sugli edifici scolastici a ciò debitamente predisposti può essere una soluzione costosa ma necessaria. In ogni Comunità ci deve essere un punto di possibile salvezza per tutti, percepito e conosciuto come tale da tutte le fasce della popolazione. TESTO DELLA LEGGE ARTICOLO 1 - Finalità La Regione Lombardia in attuazione del'art.3 del proprio Statuto, con la presente legge assicura la realizzazione di forme nuove e più avanzate di protezione civile contro i rischi provocati da eventi naturali o da incidenti umani catastrofici. ARTICOLO 2 - Atlante dei rischi Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta adotta l'"Atlante dei rischi della Lombardia" recante per ognuno dei Comuni della regione la tipologia dei rischi ai quali è esposto, il grado di pericolosità del rischio, il numero dei cittadini che potrebbero essere coinvolti, il grado di probabilità del verificarsi dell'evento catastrofico calcolato nell'arco del decennio a venire. ARTICOLO 3 - Osservazioni e proposte Nei successivi 60 giorni i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Comuni, le Associazioni di pubblico interesse possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte. ARTICOLO 4 - Pubblica e diffusione Decorsi i termini di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ed esaminate le osservazioni e le proposte ricevute, la Giunte regionale pubblica l'"Atlante dei rischi della Lombardia" corredato per ogni rischio delle indicazioni comportamentali per far fronte efficacemente e immediatamente al suo manifestarsi, promuovendone la diffusione e la pubblica conoscenza attraverso le Istituzioni pubbliche, i mezzi di comunicazione di massa e con l'invio a tutte le famiglie. ARTICOLO 5 - Esercitazioni anti-rischio Avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private, in ispecie dei Comuni, Comunità Montane e Province, la Regione promuove organiche e periodiche attività di esercitazione anti-rischio rivolte alla popolazione scolastica, ai lavoratori, al personale medico e paramedico, alle associazioni di volontariato e a quanti per impegno professionale o civile vogliono collaborare. ARTICOLO 6 - Struttura di ricovero e assistenza Ogni Comune deve poter disporre di almeno una o anche più strutture (quali ricoveri, rifugi, centri assistenza, ecc.) attrezzata al meglio in relazione alla tipologia di rischio propria del Comune. ARTICOLO 7 - Rete di ricovero e assistenza La Regione, d'intesa con i Comuni, le Comunità montane e le Province, predispone e organizza una rete di strutture adeguatamente predisposte e atte a offrire ricovero e assistenza immediata in caso di rischio imminente o di disastro in corso, tenendo conto della tipologia del rischio stesso. ARTICOLO 8 - Le strutture di ricovero e assistenza Le strutture di cui al precedente articolo andranno individuate, d'intesa con gli Enti proprietari, prioritariamente negli edifici scolastici, negli impianti sportivi o in altri edifici o aree pubblici o adibiti a uso pubblico nonché, previa spontanea adesione del proprietario, in edifici o aree private. La tipologia, le dimensioni e l'attrezzatura delle strutture dovranno essere correlate alla natura del rischio individuato. Le strutture di cui ai precedenti commi saranno rese immediatamente riconoscibili e rintracciabili da accorgimenti e dotazioni segnaletici conformi ad uno standard definito dalla Giunta regionale. ARTICOLO 9 - Piano decennale La Regione predispone un piano finanziario decennale per realizzare secondo una scala di priorità definita sui parametri della gravità e probabilità del rischio, tutti gli interventi necessari a rendere gli edifici sopra indicati atti agli interventi di emergenza richiesti, ivi compresa la dotazione di strumenti più idonei per la protezione collettiva e individuale. ARTICOLO 10 - Modalità d'uso Tramite apposita convenzione la Regione e l'Ente proprietario regoleranno l'accesso e l'uso dell'immobile nonchè la custodia del materiale in depositato. Art. 11 Volontariato La convenzione di cui al precedente articolo potrà anche contemplare modalità di coinvolgimento del volontariato civile locale nelle forme e modi più opportuni. ARTICOLO 12 - Norma finanziaria Agli oneri derivanti della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti con le risorse stanziate annualmente all'UPB 1.2.2.1.2.11 sistemi integrati per la Protezione civile. ARTICOLO 13 - Norma finale La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. 19 febbraio 2003
Allegato: PdLProtezioneCivile.rtf
Data: 08-02-2005