1. Qual è il carattere essenziale della nuova legge urbanistica della Lombardia? Quale il principio ispiratore generale? Intanto devo chiarire che non si tratta ancora di una legge, ma soltanto di un progetto approvato dalla Giunta regionale a fine luglio, che la Commissione Territorio esaminerà per lunghi mesi e che sarà trasmesso al Consiglio regionale per la approvazione dopo modificazioni che immagino profonde. Oggi sono pertanto possibili soltanto delle valutazioni di carattere generale, mentre il giudizio politico preciso è ovviamente sospeso in attesa del prodotto finale. Si tratta di un provvedimento che ha la pretesa di unificare tutta la normativa urbanistica attualmente frammentata e di semplificare le procedure di approvazione. Caratteristica essenziale è il tentativo, assai problematico, di far convivere il sistema di pianificazione e i nuovi strumenti di urbanistica negoziata. 2. Era necessario un nuovo assetto in materia urbanistica? Il vecchio impianto legislativo, fondato su una buona legge (L.R. 51/75), è oggi superato in quanto inadeguato a far fronte alle attuali trasformazioni e quindi va cambiato. E’ necessario un recupero di efficacia e autorevolezza nella programmazione e nella pianificazione dell’uso del territorio, il tutto finalizzato ad una reale capacità di governo. In più è positiva la volontà di riunire in un testo unico tutta la normativa di pianificazione oggi esistente. La domanda è: questa proposta riesce a far compiere un salto di qualità al governo del territorio? Incertezze e perplessità sono, a questo punto, quasi obbligatorie. 3. Quali sono i fattori di innovazione e quali invece le criticità che non sono state superate? Le criticità sono molte, ne segnalo soltanto alcune. L’impostazione del processo di pianificazione è ancora quella tradizionale. La somma degli strumenti che compongono il PGT (Piano di Governo del Territorio) ottiene un risultato che assomiglia ancora al vecchio PRG, concentrando gli aspetti innovativi sul versante attuativo dei piani esecutivi “negoziati”. Si potrebbe aspirare invece ad un piano che, con una più forte componente partecipativa, sia più orientato al raggiungimento degli obiettivi strutturali delle comunità locali. Inoltre il progetto fa spesso riferimento allo sviluppo sostenibile, ma in realtà non definisce per nulla cosa è sostenibile e cosa non lo è. Infine lo spazio della partecipazione sia tra le diverse istituzioni, sia tra queste ultime e i cittadini e gli operatori è ancora troppo debole. Ma ripeto questi sono solo pochissimi esempi di criticità esistenti. 4. Il nuovo PTR come si integra con altri documenti - ad esempio in materia ambientale, piani del traffico, legge sulla montagna, ecc. - eventualmente in vigore? Avrà effettivamente la forza di documento di indirizzo e pianificazione oppure dovrà scontare l’ingerenza di altri strumenti? Questo è un punto che deve essere assolutamente chiarito. Quale sia precisamente la connessione fra i vari strumenti di pianificazione del territorio non emerge dal progetto che appare a questo proposito vago e nebuloso. A questa e ad altre domande sarà possibile rispondere solo al termine dell’iter legislativo. 5. I nuovi documenti urbanistici lasciano spazio alla negoziazione con gli enti locali o si tratta del solito provvedimento dall’alto? A questo proposito le novità non mancano. La sussidiarietà verticale è certamente un principio positivo che favorisce, attribuendo un ruolo propositivo a tutti gli enti coinvolti, il continuo aggiornamento degli strumenti di pianificazione. Per quanto riguarda il rapporto pubblico-privato il progetto di legge lascia ampio spazio da una parte alla discrezionalità tecnica da parte del Comune e, dall’altra, alla capacità di scambio del privato. Il rischio è che gli interessi forti abbiano una capacità di influenza eccessiva, mentre il piccolo proprietario immobiliare possa vedere ingiustamente inappagate le sue legittime aspettative. 6. L’annunciato passaggio dalla logica degli standard a quella dei servizi è stato a suo avviso rispettato? Nella nuova legge, più che una sostituzione del vecchio concetto di standard, vi è piuttosto una correzione e un’estensione dei criteri per la sua determinazione. Non sono ancora stati chiariti i criteri di valutazione non quantitativa, vale a dire di qualità, di accessibilità e fruibilità introdotti dalla legge. Il Piano dei servizi dovrebbe rappresentare il cardine strutturale di tutta l’azione di governo locale, viceversa appare come complemento dovuto del nuovo Piano di Governo del Territorio: più una sommatoria di frammenti, che un quadro di coerenze generali. 7. Ci sono le basi per uno sviluppo equilibrato tra l’esigenza di nuove infrastrutture e i vincoli della salvaguardia ambientale? Purtroppo non si intravvede nell’articolato un impulso forte verso il recupero della qualità degli elementi ambientali decisivi come aria, acqua, suolo. I prossimi anni dovrebbero, invece, essere caratterizzati in modo assai più marcato dalla riqualificazione e rigenerazione delle condizioni ambientali nei contesti urbani. L’uso del territorio dovrà essere totalmente subordinato alle ragioni della sostenibilità. 8. Quali saranno gli effetti generati dal nuovo approccio alla pianificazione? Mi auguro, alla fine, una maggiore sollecitudine nelle procedure di autorizzazione. Mentre non ci sarà probabilmente un’effettiva promozione pubblica delle trasformazioni dentro un quadro coerente e ispirato a valori condivisi. Ma è proprio questa la scommessa che deve essere vinta. Giuseppe Adamoli Consigliere Segretario del Consiglio regionale 04 settembre 2003
Allegato: Intervista_Il_Nuovo_Cantiere_04.09.03.rtf
Data: 08-02-2005