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L'articolo del "Collegato ordinamentale" che proroga la scadenza per il Pgt

È stato approvato nella seduta di martedì 2 febbraio

Art. 22
(Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")

     1.  Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche
a)   al comma 1 dell'articolo 25 le parole "la data del 31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "la data del 31 marzo 2011";
b)   dopo il comma 3 bis dell'articolo 26 è inserito il seguente:
           "3 ter. Per i comuni che alla data del 31 marzo 2010 non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo periodo limitatamente ai progetti in variante di cui allo sportello unico per le attività produttive, commi 1bis, 2, 7 e 8nonies. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015.";
c)   alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27, nell'ultimo periodo, dopo le parole "ricostruzione totale o parziale" sono inserite le seguenti: ", senza vincolo di sagoma, previa valutazione di congruità della commissione comunale per il paesaggio dei progetti edilizi in rapporto agli aspetti di salvaguardia delle facciate e delle cortine edilizie esistenti,".
d)    dopo il comma 4 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:
     "4 bis. A seguito dell'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.";
e)    al comma 14 dell'articolo 42 dopo le parole "dell'avvenuta presentazione" sono inserite le seguenti: "in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e";
f)     l'ultimo periodo del comma 2 bis dell'articolo 43 è abrogato;
g)    dopo il comma 2 bis dell'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
     "2 bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 bis è istituito un fondo regionale alimentato da:
a)    risorse regionali;
b)    proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:
1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
2) comuni capoluogo di provincia;
3) parchi regionali e nazionali;
c)    proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;
d)  altre risorse.
      2 bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1.";
h)    alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 la parola: "distintamente" è abrogata;
i) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 80, la parola: "deposito" è sostituita dalla seguente: "recupero";
j)     alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 80, dopo le parole: "cava e di" sono inserite le seguenti: "recupero e";
k)    al comma 6 bis dell'articolo 80, le parole: "1° luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti:  "1° gennaio 2010";
l) il comma 1 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
     "1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.";
m)   il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
      "2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.";
n)    il comma 3 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:  
     " 3. La commissione si esprime obbligatoriamente:
a)   in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
b)   in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
c)   in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
d)   in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente."
o)    il comma 4 dell'articolo 81 è abrogato;
p)    il comma 5 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
     "5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 80, comma 6 bis, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.".

Data: 05-02-2010



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