RELAZIONE Con la modifica del titolo V della Costituzione sono state trasferite competenze dall’amministrazione statale a quella regionale. Anche in materia di caccia ora la Regione legifera in via esclusiva (se si esclude la tutela dell’ecosistema). Da qui la necessità di apporre delle modifiche alla legge regionale che regola questa materia coniugando una corretta attività venatoria con il rispetto dell’ambiente. Il progetto di legge in oggetto va a normare essenzialmente questi aspetti: L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche (Art. 1) L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche è l’istituto regionale riconosciuto che sostituisce in tutte le sue funzioni l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) con sede a Bologna. Le rilevazioni effettuate da un organismo inserito nel territorio della Lombardia può fornire dati ed elementi statistici più attendibili, fornendo alla Regione uno strumento per poter normare in maniera più appropriata, tra l’altro, anche le deroghe. Si attua così concretamente il federalismo. l’esclusività della caccia (Artt. 2, 3,4,5,6,7 e 10) Regolamentando la caccia alla migratoria e prendendo spunto da altre Regioni, come la Toscana, si toglie l’esclusività della forma di caccia consentendo al cacciatore, limitatamente all’ambito di caccia di appartenenza di poter svolgere la propria attività in forma vagante, da appostamento fisso o temporaneo. Regolamentazione delle Deroghe (Artt. 8,9,11) Si vuole inserire nella legge Regionale il tema delle deroghe, per regolamentarle con legge nel rispetto delle prerogative dei cacciatori, dell’ambiente e dell’agricoltura, con parametri da rispettare che tutelino le specie oggetto di caccia in deroga. PROGETTO DI LEGGE REGIONALE Modifiche della legge regionale 16 agosto 1993, n.26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: ART. 1 All’art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche) Dopo il comma 1 aggiungere: 1.bis L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche è istituto regionale riconosciuto anche ai sensi del 3 comma della Legge 03.10.2002 n. 221, ed è organo tecnico e scientifico di ricerca e di consulenza per la regione, le province, gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Detto Osservatorio, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.1, comma 3, della legge 221/2002, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che sono rispettate le condizioni di cui all’art.9, comma 2, della Direttiva n.79/409 per il prelievo delle specie in deroga. ART. 2 All’art. 22 (Esercizio dell’attività venatoria) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “L’esercizio venatorio è consentito in forma vagante, da appostamento fisso e temporaneo, con o senza l’uso di richiami vivi, sul territorio individuato dall’art. 13 della presente legge; non è considerato esercizio venatorio l’attività di allenamento e di esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento delle specie cacciabili, anche in deroga, al di fuori dei periodi, giornate od orari di caccia”. Il comma 2 è così modificato: sostituire le parole “la forma di caccia prescelta in via esclusiva”con “la zona territoriale prescelta in via esclusiva”. ART. 3 All’art. 23 ( Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) Al termine del comma 5 è aggiunto: “ Per il prelievo venatorio delle specie della presente legge è consentito l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie ammesse nel numero massimo di dieci unità”. ART. 4 All.’art. 25 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) I commi 6 e 9 sono abrogati Il comma 11 è sostituito con il seguente: “Oltre al titolare dell’autorizzazione e con il consenso di questo, possono accedere all’appostamento fisso, anche con armi proprie e con l’uso di richiami vivi, i cacciatori che abbiano versato la quota di adesione all’ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci. In assenza del titolare, l’accesso all’appostamento fisso è subordinato al possesso di copia dell’autorizzazione a lui intestata. Nel capanno possono sostare persone ospiti, anche se non titolari di licenza di caccia”. ART. 5 All’art. 32 (Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia) Il comma 1 è sostituito con il seguente: “Per l’esercizio della caccia in forma vagante alla sola selvaggina migratoria i soci sono tenuti a versare ai rispettivi comitati di gestione una quota annuale di accesso non superiore a Euro 51,65. I comitati di gestione possono prevedere altre forme di caccia di specializzazione, fermo restando che per la sola caccia da appostamento fisso la quota è ridotta della metà. In tal caso il percorso di andata e ritorno dall’appostamento fisso di caccia va effettuato con il fucile scarico”. ART. 6 All’art. 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Fatto salvo l’esercizio della caccia con l’arco e il falco, l’attività venatoria in forma vagante può essere praticata in via esclusiva: nella zona faunistica delle Alpi negli ambiti territoriali di caccia Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Al fine di ridurre la pressione venatoria, con riferimento all’esclusività territoriale di cui al comma 1, le province, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e sentite le associazioni venatorie riconosciute, possono stabilire forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale, nonché predeterminare giorni fissi per la caccia vagante con l’ausilio del cane durante il mese di settembre”. Il comma 3 è sostituito dal seguente: “Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all’art. 40, comma 13, ogni cacciatore può disporre, a partire dal 1
Allegato: P.d.L.363_Protezione_animali_e_ambiente.rtf
Data: 23-09-2003