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PROGETTO DI LEGGE N. 0242

Interventi a favore della competitività dei territori montani (20/06/2007)

R E L A Z I O N E

Questa proposta di Legge si pone l'obiettivo di modificare l'attuale legge regionale n. 10 del 1998 "Interventi a favore della montagna".

La legge di cui sopra ha dimostrato parecchi limiti soprattutto a fronte del modificato e differenziato ruolo che la montagna ha acquisito in questi ultimi 10 anni in ambito economico, sociale e ambientale.

Inoltre è necessario tener conto del mutato quadro istituzionale in cui vengono a collocarsi:

- le Istituzioni presenti sul territorio, in relazione soprattutto alle nuove attribuzioni di competenze regionali fissate dalla riforma del Titolo V della Costituzione  - su cui  il dibattito è aperto - e delle proposte di riordino;

- la legislazione regionale di sostegno allo sviluppo dell'economia come quelle già approvate sul MdL e la competitività e quella in discussione sulla F.P.;

- le nuove direttive europee in materia di sostegno allo sviluppo dei paesi membri che hanno modificato il quadro dei cosiddetti contenitori istituzionali per gli aiuti finanziari.

La proposta di legge pur tenendo conto di tutto questo mantiene una struttura agile e non invasiva del lavoro in corso in materia di "codice delle autonomie locali", anzi punta a modifiche che, indirizzando verso un "Sistema Montano Lombardo", renderà più coerente e ben predisposto ai cambiamenti l'attuale impianto regionale. Per queste ragioni di fatto si lascia a successivi provvedimenti una ridefinizione del sistema di governo e di assetto delle competenze e dei poteri istituzionali nei territori montani che inevitabilmente dovrà tener conto anche delle decisioni nazionali sull'argomento.

La legge regionale attuale n. 10/1998 è superata da nuove esigenze che la montagna ha tornato finalmente ad esprimere in economia, ambiente, turismo e cultura, oltrechè dalla necessità di un adeguamento alla nuova realtà europea in materia di sostegno allo sviluppo dei sistemi economici nazionali e regionali.

La nuova legge si pone l'obiettivo di sostenere un ruolo attivo della montagna, di chi la gestisce, la usa e la popola, in quanto componente importante dell'economia, della società, della cultura e del P.I.L. lombardo.

Perciò è necessario sostenere più che una politica di assistenza alla montagna, una politica per il suo sviluppo favorendo un maggior ruolo nell'economia regionale del "Sistema Montagna Lombardo". (cfr. art. 1 e 2)

In questo modo si sostiene di fatto anche il contrasto all'abbandono, si contiene il rischio di degrado ambientale e più in generale il pericolo di danni all'ecosistema.

La proposta di legge si collega a quanto già fatto in materia di competitività del sistema economico regionale e per gli agriturismo montani e promuove la necessità di favorire un rafforzamento dell'attività delle Istituzioni operanti in territori montani a partire dai Comuni e dalle Comunità Montane, in modo da rispondere innovativamente anche alla nuova domanda di servizi al sistema sociale ed economico.(cfr. art.3)

E' evidente infatti l'importanza di un moderno e rinnovato presidio istituzionale di questo territorio che costituisce il 40% della Regione anche per garantire servizi più adeguati, più efficienti e più competitivi per la popolazione. Attraverso il consolidamento di un vero e proprio "Sistema Montagna" la Lombardia dà un contributo anche alla evoluzione della legislazione nazionale ed europea in materia.(cfr art 4 e segg)

E' necessario inoltre un maggiore riconoscimento dell'Unione Europea alla specificità della economia montana che, per la sua collocazione, opera in condizioni svantaggiate di competitività e quindi in una palese criticità delle regole di libera concorrenza. Va peraltro considerato che oggi è iniquo parlare della montagna come un "unicum", senza considerare le profonde differenze di sviluppo che possono essere determinate dalla quantità e qualità di infrastrutture presenti e/o di ricchezze ambientali e turistiche sfruttabili e/o di materie prime naturali.

Bisogna insistere su questo concetto, altrimenti non si fa giustizia di un antico pregiudizio che, perpetuando l'immagine del residente in montagna come quella del cittadino da assistere e da soccorrere, riduce lo spirito d'iniziativa ad una "indennità di montagna".

E' bene considerare, privilegiare e stimolare invece interventi attivi in grado di produrre risultati utili alla comunità e assicurare la tutela del territorio montano, esposto più di altri al degrado naturale, realizzando altresì un bilancio positivo tra  investimenti e  benefici ottenuti.

La consapevolezza di risorse sempre più esigue suggerisce nuovi criteri anche nell'assegnare contributi, privilegiando interventi organici al contesto complessivo,  quali opere strutturali individuate secondo una logica di sistema, che parta da una conoscenza del territorio e delle sue esigenze. Il ruolo della Regione viene quindi ridefinitito e portato verso la programmazione e pianificazione degli indirizzi di tutela e sviluppo, affidandone la realizzazione a chi opera e vive sul territorio, meglio se in forma collaborativa e associativa.(cfr art.5 e segg)

La popolazione non può essere trattenuta in montagna, solo perché può godere di un riconoscimento che le garantisce un vitalizio, ma eliminando gli ingiusti pesi gravanti sulle sue spalle. Già il preservare attività o assicurare manutenzione in aree, altrimenti abbandonate con pregiudizio per stabilità ed erosione dei pendii, è un'operazione socialmente utile, che si deve opportunamente disciplinare, riconoscendole piena dignità.

Le attuali strutture dell'ordinamento amministrativo individuano nella Comunità Montana l'organismo preposto alle politiche di coordinamento dei territori montani.(cfr art.6 e segg.)

Questa Pdl non può e non vuole entrare nel merito della revisione in corso di questo ordinamento, ma indica con chiarezza nuovi compiti per il coordinamento del territorio montano e si impegna a sostenerli. In questa fase si autorizza un nuovo ruolo delle Comunità per istruire e selezionare i progetti secondo i criteri stabiliti dal bando. Serve cioè un nuovo approccio (è il punto qualificante del PdL), perché gli interventi siano rivolti alla crescita della "competitività" delle aree montane, i cui riflessi positivi dovrebbero poi riverberarsi a beneficio dei residenti.

Il criterio che ispira la legge è che i vantaggi naturali, le opportunità, devono compensare, quando ce n'è bisogno, le criticità; vale per l'acqua, come per altre risorse naturali, quali attrattive paesaggistiche e ludiche (turismo estivo/invernale), cave di materiali lapidei, centrali idroelettriche, centrali eoliche, sfruttamento del termalismo, ecc.

Non si può pensare che chi è stato meno fortunato, o meno appagato dalla natura, si arrangi, perché comunque fa parte integrante di quel sistema e contribuisce alle fortune degli altri, pur senza condividerle. La solidarietà e la sussidiarietà sono principi guida di una nuova fase che mette al centro il territorio montano  e le sue enormi potenzialità ambientali, sociali e culturali.

Per queste ragioni si individuano nella PdA degli indicatori più completi e sensibili per definire la classificazione del territorio montano pur restando nell'ambito della L.r. 11/2004.

In sintesi, conclusivamente, la legge si pone quattro grandi obiettivi:

•1        favorire la nascita di un vero e proprio Sistema Economico Montano riconosciuto e sostenuto per ridurre gli svantaggi competitivi passando dall'assistenza alla promozione e sviluppo;

•2        contrastare i fenomeni crescenti di abbandono della montagna favorendo la redditività della permanenza in loco delle popolazioni come precondizione contro il degrado e i rischi ambientali;

•3        rafforzare la presenza istituzionale sul territorio montano e quindi quella dei Comuni e delle Comunità Montante allo scopo di offrire in modo moderno, più efficace e competitivo, i servizi di cui la popolazione residente insediata ha bisogno;

•4        definire un sistema di sostegno allo sviluppo che sappia distinguere tra vantaggi e svantaggi degli ambiti montani, per usufruire efficacemente delle nuove opportunità  europee a supporto  della crescita economica. In questo senso si spiega nell'art.1 la necessità di operare come Regione Lombardia in accordo con il Governo italiano, per promuovere iniziative indirizzate al riconoscimento della specificità dei territori montani anche in deroga ai principi comunitari sulla concorrenza, allo scopo di compensare il gap di competitività determinato dalla particolarità di sviluppare attività economico produttive in montagna.

Il ruolo svolto negli anni di applicazione della L.r. 10/1998 dal Comitato per la Montagna quale organo consultivo della Giunta, viene migliorato e riproposto come organo del Consiglio regionale in una veste di maggior rilevanza tecnico-scientifico/a, in quanto proprio per le ragioni fin qui esposte si ritiene utile la conferma di un organo di supporto specialistico alle decisioni esecutive.(cfr. art.8)

Viene inoltre individuato un maggior ruolo per il Consiglio e per la commisione consiliare competente (che dovrebbe essere la IV°) quale sede per le scelte di natura programmatoria e di conoscenza dei risultati conseguiti. Infine, proprio per dare continuità e dinamicità alle scelte qui contenute, viene istituita la Conferenza per la Montagna come momento istituzionale, aperto alla società,  di verifica e approfondimento.

Allegato: PDL0242compettermont.doc

Data: 17-06-2008



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